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Quello che segue è un breve sunto (senza pretese di completezza) dei provvedimenti su Università e Ricerca nel testo della Finanziaria in discussione al Senato.
Il testo della finanziaria con i confronti fra il testo approvato in prima lettura al Senato e quello approvato alla Camera è disponibile all’indirizzo:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00295866.pdf
mentre il testo del Bilancio di Previsione è all’indirizzo
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00295867.pdf
Dopo l’approvazione al Senato e le modifiche alla Camera, ora il testo deve passare il voto definitivo al Senato. Fino a quel momento tutti i provvedimenti contenuti saranno in forse.
QUOTA DI FINANZIAMENTI DEDICATI AI GIOVANI RICERCATORI
Gli art. 313 e seguenti istituiscono una quota pari almeno al 10 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) dedicato a progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori, di età inferiore ai quaranta anni. I fondi vengono assegnati da un comitato di giovani ricercatori di chiara fama. Il MIUR dovrà adottare entro 60 giorni dall’approvazione della finanziaria un regolamento attuativo.
313. A decorrere dall’anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di eta` inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attivita` di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e` composto da ricercatori, di nazionalita` italiana o straniera, di eta` inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la meta` non italiani, che svolgono attivita` nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.
314. L’attuazione del comma 313 e` demandata ad apposito decreto del Ministro dell’universita` e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
315. All’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio. 316. All’articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento e` destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 e` destinata». 317. All’articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».
FONDO PER LA RICERCA DI BASE
I commi 318 e successivi dell’art.2 istituiscono un Fondo per la ricerca di base di 10 milioni di euro. Il ministero dovrà emanare un decreto entro un mese dall’approvazione della finanziaria per stabilire gli obiettivi di ricerca di base per i quali si potrà fare richiesta di finanziamenti presentando progetti.
318. E` istituito, in via sperimentale, per l’anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro perpromuovere la ricerca di base. Il Fondo e` attivato con decreto del Ministro dell’universita` e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 318 e previa conferma della disponibilita` finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.
320. Con decreto del Ministro dell’universita` e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 319 e le modalita` per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonche´ per la valutazione dei piani di ricerca e per l’assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilita` del Fondo di cui al comma 318.
AUMENTO DELL’FFO
L’art. 2, commi 428-429: è l'articolo che stanzia 550 milioni di euro all'anno in più per l'FFO nel triennio 2008-2010, subordinandolo all'adozione di un piano programmatico del MIUR.
428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle universita`, nonche´ in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle universita`, nello stato di previsione del Ministero dell’universita` e della ricerca e` istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l’anno 2008, di 550 milioni di euro per l’anno 2009 e di 550 milioni di euro per l’anno 2010, comprensiva degli importi indicati all’articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma e` destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le universita` (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei. 2. L’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 e` subordinata all’adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’universita` e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita` italiane (CRUI). Tale piano e` volto a: 429. L’assegnazione delle risorse di cui al comma 428 e` subordinata all’adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’universita` e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita` italiane (CRUI). Tale piano e` volto a:a) elevare la qualita` globale del sistema universitario e il livello di efficienza degliatenei;b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitaterispetto alle cessazioni;d) ridefinire il vincolo dell’indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle societa` ed enti da essi controllati;e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell’universita` e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l’effettiva erogazione delle maggiori risorse all’adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.
AUMENTO DELLE BORSE DI DOTTORATO
Il comma 430 stanzia 40 milioni per l’aumento delle borse di dottorato per i gli anni 2008, 2009, 2010. L’emendamento è stato confermato nel passaggio alla Camera dopo che il Governo ha trovato la copertura economica necessaria. L’aumento diventerà effettivo solo dopo che sarà varato un decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di adeguamento dell’importo delle borse. Questo emendamento accoglie la richiesta della petizione dell’ADI di aumentare le borse di dottorato (www.dottorato.it/milleeuro). Solo nei prossimi giorni, qualora la Finanziaria dovesse passare il voto finale al Senato, sarà possibile quantificare l’aumento reale delle borse dei dottorandi.
430. Al fine di incrementare l’assegno di dottorato di ricerca il FFO e` aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
ELIMINAZIONE DEL FUORI RUOLO DI UN ANNO
Il comma 434 elimina progressivamente il fuori ruolo di docenti universitari. In questo modo si liberano risorse per il reclutamento di giovani ricercatori e si accelera il rinnovamento della professione docente. E’ una misura attesa e richiesta anche dall’ADI.
434. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e` ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e` ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e` definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico.
ESCLUSIONE DALLE STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE DELL’UNIVERSITA’
All’art.3 comma 94 è stata aggiunta una clausola che esclude dalle procedure di stabilizzazione dei precari il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nell'Università e negli Enti di ricerca.
94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;b) gia` utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia gia` espletato attivita` lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E ` comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubblichedi cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche´ il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle universita` e negli enti di ricerca.
UTILIZZO DEL LAVORO FLESSIBILE
All’art. 3 comma 79 (punto 11) si dice che le università possono fare contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, purché su fondi propri.
11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attivita` i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le universita` e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita`. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalita` indicate nell’articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilita` amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni e` causa di nullita` del provvedimento».
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