FAQ - Domande frequenti sul dottorato

Attenzione!

La normativa legale di riferimento per il dottorato di ricerca è più volte cambiata nel corso degli anni.
Di conseguenza, alcune informazioni contenute in queste FAQ potrebbero non essere più valide.

Vi preghiamo di fare riferimento alla Guida ADI al Dottorato 2020 per informazioni aggiornate.

1. Premessa

Con il presente documento ci proponiamo di dare risposta ad alcune delle domande più frequenti sul Dottorato di Ricerca in Italia. Abbiamo cercato, ove possibile, di fornire dei riferimenti ufficiali (leggi e decreti) alle risposte elencate. Tuttavia la legislazione che regola il Dottorato di Ricerca è confusa, contraddittoria e sparpagliata e molte delle fonti originali sono di difficile reperibilità. Di conseguenza alcune delle risposte fornite sono basate essenzialmente sull'esperienza personale degli autori e di lettori.

Si osserva infine che alcuni degli argomenti trattati sono soggetti a variazioni tra le diverse Università, nonché tra i diversi corsi di DdR all'interno della stessa Università, in quanto sottoposti a regolamenti di ateneo o di dipartimento, anziché nazionali. Pur riconoscendo i limiti sopra esposti, speriamo che questo documento fornisca qualche conoscenza utile ai lettori. Infine sottolineamo che lo stile impiegato in questa trattazione è, coerentemente con la filosofia delle più diffuse FAQ, decisamente colloquiale e pragmatico. 

Idea: Gabriele Manganaro. Hanno contribuito negli anni ad arricchire le FAQ: Gabriele Manganaro, Guido Germano, Attilio Bellman, Pasquale Foggia, Carlo Sansone, Paolo Coletti, Roberto Lionello, Mauro Grandinetti, Peter Lewis Geti; traduzione in ipertesto: Attilio Bellman, Paolo Coletti, Carmine Pizza, Emanuele Storti

 

1.1 Accesso alle FAQ

Le Frequently Asked Questions (domande più frequenti) sul Dottorato di Ricerca in Italia sono reperibili sul sito dell'ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani.

In considerazione dello sforzo e dell'estremo grado di tecnicità di alcune questioni, si è ritenuto di dover operare una selezione tra le FAQ da condividere apertamente con tutti gli utenti della Rete e quelle da limitare ai soli iscritti ADI.

Per accedere a tale seconda tipologia, è quindi necessario registrarsi al sito e procedere al pagamento della quota associativa.

Una volta iscritti, sarà possibile accedere a tutte le domande ed alla documentazione sul dottorato di ricerca, nonché porre quesiti ai responsabili del servizio.

 

1.2 Qual è la legislazione che regola il DdR?

La legislazione che regola il DdR è confusa, spesso carente e contraddittoria.

Di seguito vengono indicati tutti i riferimenti alla materia in questione.

Si avvisano gli utenti che alcune norme potrebbero non essere attualmente in vigore.

  • Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1532: istruzione superiore.
  • Legge 22 aprile 1941, n. 633: diritti d'autore.
  • Decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660 e legge del 2 febbraio 1939, n. 347: consegna lavori a stampa in prefettura.
  • Legge 21 febbraio 1980, n. 28: legge delega per istituzione DdR.
  • DPR 382 del 11 luglio 1980 (art. 68 e seguenti): istituzione del Dottorato di Ricerca.
  • Circolare ministeriale 356 del 22 dicembre 1983: anno di riferimento per il limite di reddito.
  • Legge 13 agosto 1984, n. 476: esenzione IRPEF borsa DdR.
  • Circolare ministeriale 376 del 4 dicembre 1984: chiarimenti sulla legge 476.
  • Circolare ministeriale 357 del 5 febbraio 1986: di tutto e di più.
  • Legge 398 del 30 novembre 1989: borse di DdR e postdoc.
  • Decreto ministeriale del 19 aprile 1990
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241: accesso ai documenti amministrativi.
  • Legge 19 novembre 1990, n. 341: titoli universitari, attività di docenza e autonomia didattica.
  • Legge 9 gennaio 1991, n. 19
  • Parere del Consiglio di Stato del 29 gennaio 1992: ripetizione esame finale.
  • Decreto 27 giugno 1992, n. 352: accesso documenti amministrativi.
  • Legge 23 dicembre 1992, articolo 4 comma 2: congedo dalla scuola.
  • Circolare ministeriale del 3 maggio 1994: conseguimento del titolo.
  • Regolamento DPR 487 del 9 maggio 1994: concorsi pubblici.
  • Legge 335 dell'8 agosto 1995 (art. 2 comma 26 e seguenti): contributi previdenziali.
  • Circolare ministeriale del 1 agosto 1996: composizione commissione concorso ammissione.
  • Regolamento DPR 693 del 30 ottobre 1996: concorsi pubblici.
  • DM 1 dicembre 1997: contributi assunzione dottori di ricerca.
  • Circolare ministeriale del 17 marzo 1997: ricercatori tempo determinato.
  • Circolare ministeriale del 18 marzo 1997: borsa di DdR bimestrale.
  • Decreto legislativo 184 del 30 aprile 1997: riscatti contributivi.
  • Legge 15 maggio 1997, n. 127: varie (con molti rinvii a successivi decreti).
  • Circolare ministeriale del 7 luglio 1997: tesi in lingua straniera.
  • Circolare ministeriale del 19 luglio 1997: riscatti contibutivi.
  • Regolamento DPR 387 del 3 ottobre 1997: esame finale.
  • Decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997: IRAP.
  • Legge finanziaria 449 del 27 dicembre 1997 (art. 5, 6, 39 c 1 e 19 e art. 51): varie.
  • Collegato alla legge finanziaria 449 del 27 dicembre 1997 (art. 59 comma 16): contributi previdenziali.
  • Decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1997 (art. 3 c. 3): rinvio servizio militare.
  • DM 11 febbraio 1998: assegni di ricerca.
  • Legge 3 luglio 1998, n. 210 (art. 4): autonomia Dottorati di Ricerca.
  • Regolamento 14 luglio 1998: professori a contratto.
  • Decreto ministeriale 22 luglio 1998: assunzione dottorandi.
  • Legge 3 agosto 1998, n. 296: corsi italiano all'estero tenuti da dottorandi.
  • Legge 3 agosto 1998, n. 315: copertura finanziaria e utilizzo personale scolastico all'università.
  • DM del 6 agosto 1998: equipollenza diplomi di perfezionamento.
  • Circolare ministeriale del 10 settembre 1998: partecipazione concorso senza laurea.
  • DM del 11 settembre 1998: incremento importo borse DdR.
  • Regolamento DPR 390 del 19 ottobre 1998: reclutamento professori e ricercatori.
  • Regolamento DPR 403 del 20 ottobre 1998 e legge 191 del 16 giugno 1998: autocertificazioni.
  • Legge 14 gennaio 1999, articolo 1 comma 24: previdenza dipendenti pubblici.
  • Circolare Inpdap 12 del 24 febbraio 1999: riscatto previdenziale corsi studi.
  • Nota MURST 508 del 12 marzo 1999: pagamento contributi previdenziali DdR.
  • Circolare INPS 101 del 5/5/1999: contributi DdR.
  • Regolamento DM 224 del 30 aprile 1999: regolamento Dottorato di Ricerca.
  • Circolare ministeriale del 4 agosto 1999: sito web per bandi dal 1999.
  • Decreto ministeriale 5 agosto 1999: assunzione dottorandi.
  • Legge 370 del 19 ottobre 1999: riscatto previdenziale.
  • Regolamento DM 509 del 3 novembre 1999: riordino cicli di studio universitari.
  • Circolare ministeriale dell'8 novembre 1999: valutabilità previdenziale del congedo per DdR.
  • Legge 488 del 23 dicembre 1999: non riscattabilità DdR ai fini carriera ricercatori.
  • Regolamento DPR del 23 marzo 2000: reclutamento professori e ricercatori.
  • Decreto ministeriale 8 agosto 2000: assunzione dottori di ricerca.
  • Circolare Inpdap 11 del 12 marzo 2001: valutabilità congedo dottorato per trattamenti di fine servizio.
  • Decreto ministeriale del 9 aprile 2001: servizi ai dottorandi.
  • Decreto legislativo 215 del 8 maggio 2001: dispensa dal servizio militare.
  • C.C.N.L. del 10 gennaio 2002: congedo per dottorato di ricerca dei dirigenti scolastici.
  • Nota MURST 2583 del 4 giugno 2002: procedure automatiche per aspettativa assegnisti di ricerca.
  • Legge 15 luglio 2002, n. 145: ammissione corso concorso dirigenza statale.
  • Legge finanziaria 448 del 28 dicembre 2001 (art. 52, comma 57) e relativa nota ministeriale: mantenimento dello stipendio per il dottorando dipendente pubblico in congedo.
  • Circolare ministeriale 120 del 4 novembre 2002: diritto al congendo per i dottorandi nella scuola.
  • Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196: legge sulla privacy.
  • Parere CUN del 7 gennaio 2004: congedo per dottorati all'estero (per un singolo individuo).
  • Decreto ministeriale del 26 febbraio 2004 n. 45: aumento assegni di ricerca.
  • Parere CUN del 16 settembre 2004: congedo per dottorati all'estero (parere generale).
  • Legge 4 novembre 2005, n. 230: reclutamento professori universitari.
  • Decreto ministeriale 18 giugno 2008: aumento delle borse di stuio
  • Legge 30 dicembre 2010, n. 240: riforma del sistema universitario (c.d. “Riforma Gelmini”)
  • Decreto ministeriale sul dottorato (in corso di approvazione) (agg. 30.07.2012)

 

2. Il Dottorato di Ricerca (DdR)

2.1 Cos'è il DdR?

Nel 1980 (cfr. legge 21 febbraio 1980, n.28 e D.P.R. 11 luglio 1980, n.382) venne istituito il Dottorato di Ricerca (DdR); esso rappresenta ora il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano.

Il titolo di dottore di ricerca è equivalente (non ufficialmente) al titolo di Ph.D. (Philosophiae Doctor) dei paesi anglosassoni e a titoli analoghi presenti in altri paesi da più lungo tempo.

 

2.2 Il dottorando è uno studente?

Certamente. Il DdR è un corso di studi e pertanto il dottorando è uno studente. In base al decreto ministeriale del 9 aprile 2001 il dottorando ha diritto ai medesimi servizi (posto alloggio, contributi allo studio) che spettano agli studenti dei corsi di laurea. L'ADI ritiene comunque che, in osservanza della Carta Europea dei Ricercatori il dottorando debba avere le tutele che spettano a qualsiasi altro ricercatore.

 

2.3 A cosa serve il titolo di dottore di ricerca?

Il titolo di dottore di ricerca servirebbe, nelle intenzioni del legislatore, a certificare che il detentore ha le conoscenze e le abilità, riconosciute dallo Stato, per effettuare ricerca in quel campo. Ciononostante, pur essendo ampiamente tenuto in considerazione all'interno delle aziende ed enti di ricerca stranieri, in Italia è raramente conosciuto nelle aziende mentre è vessato dalla burocrazia dei concorsi nelle università e enti di ricerca. Difatti il titolo di dottore di ricerca non dà più diritto a 10 punti ai concorsi per ricercatore universitario ma viene valutato a discrezione della commissione (l'articolo 54 del DPR 382/80 che giustificava la circolare ministeriale n. 2688 del 28.7.89 "Ripartizione punteggi e valutazione del titolo di dottore di ricerca" è stato abrogato dal regolamento ministeriale del 19 ottobre1998 richiamato dalla legge n. 210 del 3 luglio 1998). Il titolo di dottore di ricerca dà diritto però a punti in concorsi pubblici secondo quanto stabilito dai ministeri competenti (ad oggi manca ancora la disciplina specifica). Con la riforma Gelmini (2010) il titolo di dottore di ricerca è divenuto requisito per il conferimento della maggior parte degli incarichi e contratti presso le Università.

 

2.4 Posso insegnare nelle scuole medie inferiori o superiori?

Per l'insegnamento nelle scuole valgono le medesime regole del lavoro. Finora non abbiamo nessuna notizia di dottorandi esclusi da supplenze; anzi, abbiamo notizia di dottorandi che sono riusciti ad andare in congedo per dottorato durante una supplenza (cosa che è prevista dalla circolare ministeriale 357 del 1986 solo per i docenti di ruolo). Il titolo di dottore di ricerca viene ricompreso tra i titoli culturali del docente.

 

2.4-bis Posso accedere direttamente ai TFA (tirocini formativi attivi) senza sostenere il concorso?

No. Il titolo di dottore di ricerca si configura quale “titolo culturale”, valutato per un massimo di 6 punti nella determinazione del punteggio (Allegato A del DM. 11/11/2011).

 

2.5 Posso insegnare all'università?

SI. Grazie alla legge 210/98 i dottorandi possono insegnare ufficialmente nelle università a patto che lo facciano "senza oneri per lo stato". Non si capisce bene se questa frase voglia dire che lo devono fare gratuitamente a meno che qualche privato non paghi, oppure se si possano far pagare dall'università ma non dal ministero. Sempre in base alla medesima legge, questa attività didattica è facoltativa. 

A che titolo i dottorandi insegnino dipende dal regolamento dell'università: alcune sedi stipulano un contratto di prestazione occasionale di lavoro autonomo, altre un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e altre pretendono l'insegnamento dei dottorandi a titolo gratuito. Di solito il dottorando fa lezioni integrative del corso oppure fa il "cultore della materia", quello che gli studenti chiamano assistente e che ogni tanto fanno anche i ricercatori.

 

2.6 Esisteva un DdR "libero"?

 

Il DPR 11 luglio 1980 n. 382 lo prevedeva. L'art. 73 del DPR e l'art. 8 della legge 21.2.1980 n. 28 precisavano che il titolo di dottore di ricerca può venire conferito anche a chi, pur non iscritto a nessun corso di DdR, sia in possesso di validi titoli di ricerca conseguiti in un numero di anni post laurea superiori ad uno rispetto alla durata dell'equivalente corso di DdR. Questa norma permettereva di conseguire il titolo in seguito ad un accordo individuale con un professore disposto a fare da supervisore, senza passare attraverso il concorso e senza fruire della borsa di studio. L'accordo individuale è il meccanismo di accesso tipico di tutti gli altri paesi dove esiste il DdR, mentre il concorso è una peculiarità italiana. 

Solo una volta è stata offerta questa possibilità tramite un concorso per titoli (contavano solo quelli pubblicati negli ultimi 3 anni) aperto ai laureati da più di 4 anni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/3/1987 Serie generale n. 65 a pag. 15, con un numero di posti variabile da 1 a 8 per disciplina. 

Questa possibilità è ora stata abolita dall'articolo 6 comma b della legge 210 del 3 luglio 1998. 

 

3. L'accesso al DdR

3.1 Come si accede ai corsi di DdR? Dove trovo i bandi?

L'ammissione a numero chiuso si ottiene mediante concorso bandito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a serie speciale, parte prima bis (Concorsi ed esami), unica fonte ufficiale e completamente attendibile.

Sul sito della Gazzetta Ufficiale è possibile consultare le pubblicazioni degli ultimi 60 giorni.

Copie dei bandi fino al XIV ciclo (1998) sono reperibili su internet su questa pagina, oppure sui siti delle singole università.

Dal 1999 ogni università emana un bando autonomo. Il ministero cerca di raccogliere i bandi in questa pagina.

 

3.2 Quali sono i requisiti per accedere ad un DdR?

Per partecipare ai concorsi per l'ammissione alla frequenza di un DdR sono richiesti i seguenti requisiti:

  • Essere in possesso di una laurea riconosciuta in Italia (Vecchio Ordinamento oppure la nuova Laurea Specialistica ovvero Magistrale), oppure straniera non riconosciuta che viene esaminata direttamente dalla commissione ai soli fini dell'ammissione al DdR ai sensi dell'art. 6 comma 6 del decreto ministeriale 509 del 3/11/1999. Alcuni corsi di DdR potrebbero richiedere il possesso di una specifica laurea ai fini della partecipazione al Corso.

  • Essere cittadini dell'Unione Europea (gli extracomunitari vedano l'apposita domanda).

Nel bando viene indicato il termine e le modalità per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Qualche università possono richiedere la corresponsione di somme di denaro per la sola partecipazione al concorso.

I titolari di assegni di ricerca spesso possono accedere al DdR in soprannumero se il regolamento locale lo consente però senza borsa di dottorato.

In ogni caso la scelta dei requisiti di ammissione è lasciata alle singole università e quindi i bandi possono prevederne di diversi.

 

3.3 Cosa si può autocertificare nella domanda di ammissione?

Nella domanda di ammissione, così come in ogni domanda per un concorso pubblico, si possono autocertificare tutti i dati personali previsti dall'art. 1 del regolamento 403 del 20 ottobre 1998.

Per quanto riguarda invece altri fatti di cui si abbia diretta conoscenza, questi vanno, ai sensi dell'art. 2 del regolamento e della legge 191 del 16 giugno 1998, sottoscritti e allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità. 

 

3.4 Ci sono differenze per i cittadini extracomunitari?

Solitamente i concorsi di DdR prevedono dei posti in soprannumero, pari alla metà arrotondata in eccesso dei posti ordinari, riservata a cittadini extracomunitari.

Questi seguono le stesse procedure di accesso dei cittadini italiani e comunitari e sono trattati ugualmente in tutto, con l'eccezione che non hanno diritto ad una borsa di studio.

Recentemente sono usciti però bandi che consentono a cittadini extracomunitari regolarmente in Italia di percepire ugualmente la borsa: in questo caso non partecipano per i posti in soprannumero ma per quelli ordinari. Oppure sono usciti bandi che non consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al DdR se dimostrano di non percepire una borsa di studio da altro ente.

 

3.5 In cosa consistono le prove concorsuali?

La commissione è formata tipicamente da tre docenti universitari (Presidente, Membro e Segretario).

Le prove consistono tipicamente in una prova scritta (un tema, in domande a scelte multiple o in esercizi; può essere proposto un tema unico o più temi specifici tra cui scegliere) che deve venire sorteggiato tra tre buste sigillate a meno che l'esame non si stia svolgendo in sedi diverse e una prova orale che di solito include la prova di conoscenza di una lingua straniera. Recentemente sono stati banditi alcuni concorsi che prevedono soltanto la prova orale o solamente la valutazione di titoli e lettere di presentazione. Il concorso si deve comunque svolgere secondo le modalità previste dal decreto 487/94 e dal decreto 693/96 che regolano i concorsi nella pubblica amministrazione.

 

3.6 C'è una borsa di studio?

I vincitori del concorso, se soddisfano i requisiti esposti sul bando di concorso del DdR, hanno diritto ad una borsa di studio. Metà dei posti messi a concorso possono non essere coperti da borsa di studio. Il tema della borsa di studio è trattato ampiamente in un settore a parte. 

 

4. La frequenza al DdR

4.1 Quanto dura un corso di DdR?

La durata ufficiale è di tre, quattro o cinque anni a seconda del particolare corso.

I dottorandi possono, in determinate situazioni, richiedere la sospensione, l'interruzione ovvero la proroga (massimo per un solo anno) del corso di DdR.

Durante i periodi di sospensione ovvero di proroga non è previsto il percepimento di alcuna borsa di studio.

 

4.2 Come si svolge il DdR?

Le modalità variano da corso a corso e da sede a sede e sono fissate dal collegio dei docenti. Tipicamente il primo anno viene dedicato principalmente allo studio, con la finalità di approfondire le tematiche attinenti al proprio tema di ricerca. È anche previsto che si seguano dei corsi; in alcune sedi esistono dei veri e propri corsi dedicati ai dottorandi, in altre vengono seguiti dei normali corsi universitari (insieme ai normali studenti). Durante gli anni successivi al primo l'attività è prevalentemente di ricerca. Gli ultimi mesi sono dedicati alla stesura della tesi. Durante il DdR sono spesso previsti dei seminari a cui i dottorandi sono tenuti a partecipare nella veste di ascoltatorio di relatori. Il dottorando non è un lavoratore dipendente (né un lavoratore) e pertanto non è soggetto ad alcun orario, non ha diritto ad alcun periodo di ferie né di malattia (salvo sospendere il corso per malattia). 

 

4.3 Bisogna sostenere esami o frequentare?

Alla fine di ogni anno i dottorandi devono presentare una relazione particolareggiata, scritta e a volte anche orale, sull'attività svolta. Sulla base di tale relazione il collegio dei docenti, "previa valutazione della assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto", ne propone al rettore l'esclusione dal corso od il passaggio all'anno successivo. In alcune sedi sono previste anche relazioni quadrimestrali. Inoltre taluni DdR richiedono degli esami alla fine di corsi obbligatori stabiliti dal collegio docenti da svolgersi solitamente durante il primo o secondo anno. 

Riguardo alla frequenza per tutti i dottorandi, indipendentemente dalla borsa di studio, sussiste l'obbligo di frequenza secondo le modalità stabilite dal proprio Collegio Docenti; pertanto questo obbligo varia moltissimo da sede a sede (si va da nessuna frequenza a parecchie ore al giorno tutti i giorni) e conviene informarsi presso il coordinatore o i dottorandi qualora si voglia eventualmente lavorare durante il dottorato.

Al termine del corso, i dottorandi devono sostenere un esame finale sull'argomento della loro ricerca (tesi).

 

4.4 Il dottorando senza borsa è tenuto all'obbligo di frequenza ?

Il dottorando senza borsa ha gli stessi identici obblighi del dottorando con la borsa. Anch'egli è tenuto alla frequenza, agli esami e all'attività di ricerca come stabilito dal proprio Collegio Docenti. Se vuole può provare a chiedere al Collegio Docenti, tramite il coordinatore o il proprio tutore (se esiste), di essere clemente nei confronti delle sue assenze. 

Ricordiamo che il dottorando senza borsa dove pagare dei contributi per accesso e frequenza ai corsi, che tipicamente oscillano da zero a 2000 euro all'anno. In base all'art. 4 della legge 3 luglio 1998 l'ammontare di questi contributi deve essere scritto nel bando di concorso. Questa norma tipicamente non si estende ai dottorandi con borsa che non ne usufruiscono per l'anno in corso in quanto superano il reddito massimo. 

 

4.5 Il dottorando con borsa finanziata da enti privati ha gli stessi diritti e doveri ?

Sì, perché non esistono ufficialmente dottorandi con borsa finanziata (spesso la questione è regolata unicamente da accordi informali). L'art. 4 della legge 3 luglio 1998 e l'art. 7 del decreto miniteriale 224 del 30 aprile 1999 parlano sempre di "finanziamento agli oneri" diretto all'università. Pertanto tutte le borse di DdR sono erogate direttamente dall'università e l'ente si può limitare a contribuire agli oneri senza alcun rapporto con il dottorando. Al massimo l'università può bandire un intero dottorato finanziato inserendo nel bando precisi obblighi a cui quei dottorandi devono sottostare.

 

4.6 Il dottorando può lavorare?

Al dottorando è concessa ogni attività lavorativa, in base a numerose sentenze, purché compatibile con l'attività prevista dal proprio Collegio Docenti. Invece, in base all'art. 8 della circolare ministeriale 357 del 1986 "una seria ed elevata formazione scientifica è talmente impegnativa ed assorbente da impedire, di fatto, una contestuale attività lavorativa". Fortunatamente questa circolare viene regolarmente disattesa e addirittura la legge 398/89 ha abrogato l'articolo 79 del dpr 382/80 che vietava le attività professionali e le consulenze. La legge 210/98 prevede anche implicitamente la possibilità di venire pagati per l'attività didattica. 

In pratica al dottorando che lavora basta assicurare la presenza secondo quanto richiesto dal collegio docenti senza dover informare nessuno. Se però non riesce a frequentare come richiesto, allora l'unica via per non vedersi escluso dal dottorato alla fine dell'anno è quella di mettersi d’accordo con il collegio docenti. 

Alcuni regolamenti locali sottopongono la possibilità di lavorare al permesso del Collegio Docenti. Questa norma è illegittima in quanto i regolamenti locali non possono occuparsi delle attività del dottorando al di fuori del DdR, dato che le loro competenze sono specificatamente elencate dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998. 

Alcuni regolamenti locali permettono solo contratti di tipo occasionale ai dottorandi borsisti che non vogliano rinunciare alla borsa di dottorato.

Attenzione al reddito per non perdere la borsa (vedi sezione sulla borsa).

 

4.7 Come fanno i dottorandi dipendenti pubblici?

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di DdR è collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il congedo non è obbligatorio ma è a domanda del dipendente. Inoltre una sentenza del TAR Campania del 29 maggio 1997 conferma che i lavoratori pubblici hanno diritto al trattamento previdenziale e di quiescenza durante il congedo per DdR. La circolare 357 del 1986 all'art. 8 specifica però che questa norma non si applica ai lavoratori assunti precariamente e che la richiesta di congedo deve essere riferita all'intera durata del dottorato. La stessa circolare stabilisce che il periodo corrispondente alla durata dei corsi di DdR è ammesso a riscatto e stabilisce che il congedo va chiesto all'inizio del dottorato e per tutta la durata dello stesso. 

Alcuni regolamenti locali prevedono per il pubblico dipendente l'obbligo di mettersi in congedo. Questa norma è illegittima in quanto i regolamenti locali non possono occuparsi delle attività del dottorando al di fuori del DdR, dato che le loro competenze sono specificatamente elencate dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998. 

La legge 398 del 30 novembre 1989, art. 6 comma 7, estende la possibilità di congedo anche ai titolari delle borse per i corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento all'estero e borse post-dottorato. La legge 449 del 27 dicembre 1997, art. 51, estende questa possibilità anche agli assegni di ricerca. Secondo il parere del CUN e questa sentenza di TAR anche i dottorandi all'estero hanno diritto al congedo. 

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) all'articolo 52, comma 57 e la successiva nota ministeriale prevede che il dottorando dipendente pubblico ammesso ad un dottorato senza borsa mantenga lo stipendio, a patto che torni a lavorare per l'ente pubblico al termine del corso. Se non torna, è obbligato alla restituzione dello stipendio; purtroppo la legge non è chiara e non stabilisce cosa succeda in situazioni particolari quali dottorandi a cui termini il contratto, o sottoposti a periodi di prova o che riprendono servizio sempre nella pubblica amministrazione ma in un altro ente. 

L’Ufficio Legislativo del Miur con nota 1623/ISTR del 28 aprile 2009 ha finalmente dato parere favorevole in merito al diritto, per gli insegnati che vogliano seguire un in dottorato di ricerca, ad optare per il mantenimento dello stipendio, non solo in caso di dottorato presso Università italiane, ma anche in caso di dottorato presso Università straniere. Questo parere pone fine una volta per tutte ad uno stato di incertezza che perdurava ormai da anni.

 

4.8 In caso di esclusione dal o di rinuncia al DdR è necessario restituire la borsa di dottorato?

La borsa di dottorato è qualificata dalla giurisprudenza come il  corrispettivo erogato dall'Ateneo a fronte dell'attività di ricerca che viene svolta durante il corso di dottorato. 
Ne consegue - e ampia casistica conferma - che nel caso di esclusione ovvero rinuncia a proseguire il corso di dottorato è illegittima qualsiasi richiesta di restituzione delle somme percepite. 

 

5. Casi particolari

5.1 Come posso intraprendere un dottorato all'estero?

In generale il problema di intraprendere il dottorato all'estero si può dividere in due parti. Per prima cosa bisogna fare domanda ad un dipartimento (o ad un professore) perché vi accolga. Una ricerca su Internet può essere la soluzione più veloce per avere indirizzi e dettagli sull'iter burocratico. Una via più tradizionale consiste nel cercare nomi e indirizzi sugli articoli usati nella bibliografia della tesi. Si può anche scrivere all'ambasciata del paese prescelto per avere gli indirizzi dei dipartimenti che interessano. Una volta ottenuto l'assenso, occorre trovare i mezzi di sostentamento. Probabilmente il vostro futuro tutore saprà darvi delle dritte a riguardo. In molti paesi si può diventare assistenti e guadagnarsi il pane insegnando. Esistono borse del Ministero degli Esteri. Le università stesse possono a volte offrire finanziamenti. Inoltre molti enti di ricerca e fondazioni caritative offrono borse di studio per dottorati di ricerca. Conviene iniziare a muoversi molti mesi in anticipo. Anche per i dottorandi all'estero dipendenti pubblici c'è la possibilità di chiedere il congedo, secondo il parere del CUN. 

 

5.2 Posso conseguire un secondo dottorato?

Sì, non c'è nessuna limitazione (salvo eventuali limitazioni messe nei singoli regolamenti di ateneo). Tuttavia la borsa di dottorato può essere ricevuta solo una volta nella vita (cioè se viene ricevuta anche solo per un breve periodo di tempo non se ne potrà più ricevere un'altra).

 

6. Valore del titolo

6.1 Che valore ha il DdR nel reclutamento degli insegnanti nella scuola pubblica?

Il titolo di Dottore di ricerca non è di per sé abilitante all'insegnamento. La sua disciplina è contenuta nell'allegato A del DM 11/11/2011: "[...] 3. Titoli culturali e professionali. 1. Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti".