| Normativa di Riferimento |
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Art.4 comma 7: La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati. Art. 17 comma 111: Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione. - O.d.G On. Madia sulla valorizzazione dottorato (approvato alla Camera all'unanimità) - Disegno di legge Sen. Papania "Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca"
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