L’ADI scrive agli atenei: «Sia garantita al 33° ciclo la nuova proroga votata in Parlamento»

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L’ADI ha inviato una lettera a rettori, direttori generali e dirigenti responsabili dei settori ricerca e degli uffici dottorato degli atenei italiani affinché a tutte le dottorande e a tutti i dottorandi del 33° ciclo sia concesso di usufruire del diritto alla proroga senza che ciò sia vanificato dalle eventuali interruzioni per le festività. Di seguito il testo della lettera.

 

Oggetto: interventi urgenti per garantire l’accesso alla proroga del termine del XXXIII ciclo del dottorato di ricerca a tutti gli aventi diritto 

Magnifico Rettore, Direttore Generale, 

In sede di conversione in Legge dei Decreti Legge 149, 154 e 157 del 2020, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati hanno introdotto con l’articolo 21 bis, una misura di proroga del XXXIII ciclo del dottorato di ricerca. 

La norma consente, ai dottorandi già fruitori della proroga prevista dall’articolo 236 comma 5 del Decreto Legge 34 del 2020, convertito in Legge 77 del 2020, di fruire, a richiesta, di una ulteriore proroga del termine del dottorato pari a tre mesi, con conseguente erogazione di borsa di studio, stanziando a tal fine la somma di euro 21 milioni, da ripartirsi con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca. 

l testo della legge di conversione, contenente la suindicata disposizione, approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il giorno 18 del corrente mese, sarà pubblicato, ad horas, nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale. 

Proprio in ragione della pendenza della pubblicazione della legge di conversione e della imminenza della scadenza del termine finale del corso per i dottorandi del XXXIII ciclo, siamo, con la presente, a chiedere di voler disporre i provvedimenti necessari a consentire a tutti i dottorandi aventi diritto ai sensi della emananda disposizione di legge, di fruire della misura di proroga e di consentirne così l’accesso: 

  • ai dottorandi che si trovino nella imminenza della scadenza dei termini; 

  • ai dottorandi, fruitori della proroga ex art. 236 comma 5 del Decreto Legge 34 del 2020 che abbiano già, per lo spirare dei termini precedente alla emananda disposizione di legge, formulato istanza di ammissione all’esame finale, mediante rimessione nei termini da concedere previa richiesta dell’interessato; 

  • ai dottorandi che si trovino in condizione di sospensione del corso o che abbiano previamente fruito dell’opzione di sospensione. 

Con l’auspicio che tali istanze possano trovare sollecito accoglimento, anche in ragione della repentina introduzione della norma e della contiguità della entrata in vigore con lo spirare dei termini dei corsi di dottorato del XXXIII ciclo, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Giuseppe Naglieri 

Rappresentante dei dottorandi di ricerca in seno al Consiglio Universitario Nazionale e al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 

 
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