audizione informale presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istriuzione della Camera dei Deputati sul provvedimento A.C. 2735 d’iniziativa del Governo e del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, approvata dal Senato
La presente memoria si fonda sulla posizione approvata dall’Assemblea Nazionale dell’ADI celebrata a Trento nel novembre 2025, che ha riformulato e fatto proprie le linee di indirizzo elaborate dall’Area Tematica Ricerca e dalla Direzione Nazionale dell’Associazione. Si avvale, inoltre, dei dati raccolti nell’ambito della XII Indagine nazionale ADI, che rappresenta il più ampio campione di ricercatrici e ricercatori precari mai censito in Italia.
1. LA POSIZIONE STORICA DELL’ADI SULL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (ASN)
L’ADI ha una posizione chiara e consolidata sull’Abilitazione Scientifica Nazionale, ribadita nel documento politico presentato all’ultimo Congresso Nazionale e nel programma per la candidatura al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU): l’ASN, nella forma in cui è stata concepita e applicata, va abolita.
Questa posizione non nasce da un’opposizione di principio alla valutazione scientifica, ma da un’analisi puntuale degli effetti che l’attuale sistema ha prodotto in oltre un decennio di applicazione. L’ASN, così come disciplinata dall’art. 16 della L. 240/2010 e dai relativi decreti attuativi (DM 589/2018), si impernia su criteri di produttività scientifica che, incentivando il paradigma del publish or perish, producono almeno tre ordini di distorsioni strutturali.
In primo luogo, l’ASN abbassa la qualità della ricerca. Le soglie bibliometriche – numero di articoli, numero di citazioni, h-index per i settori bibliometrici; numero di articoli, articoli in riviste di fascia A, monografie per i settori non bibliometrici – spingono le ricercatrici e i ricercatori nelle fasi iniziali della carriera a sacrificare gli anni più importanti del proprio percorso scientifico per la mera accumulazione quantitativa di pubblicazioni. Ciò avviene a scapito della profondità, dell’originalità e del rigore della ricerca.
In secondo luogo, l’ASN si è rivelata uno strumento di controllo delle carriere che ha consolidato rendite di posizione e favorito i gruppi di ricerca già più influenti e finanziati, penalizzando chi si muove lungo traiettorie scientifiche autonome o interdisciplinari. L’arbitrio delle commissioni, specialmente nei settori non bibliometrici, ha finito per prestarsi a logiche di lottizzazione dei settori scientifico-disciplinari e a regolamenti di conti tra gruppi disciplinari.
In terzo luogo, per i settori bibliometrici, il sistema si fonda su archivi privati (Scopus, Web of Science e simili) che forniscono i dati bibliometrici senza possibilità di controllo democratico, mentre per i settori non bibliometrici la classificazione delle riviste in fasce ad opera dell’ANVUR introduce un ulteriore livello di arbitrarietà.
L’ADI ritiene che il conseguimento del dottorato di ricerca dimostri già di per sé il raggiungimento di una maturità scientifica sufficiente a intraprendere un percorso di stabilizzazione all’interno dell’Accademia. In un sistema ideale, il possesso del dottorato dovrebbe permettere di partecipare direttamente alle procedure concorsuali, senza ulteriori filtri preventivi.
2. L’IMPATTO DELL’ASN SULLE CONDIZIONI DI LAVORO: I DATI DELLA XII INDAGINE ADI
I dati provenienti dalla XII Indagine nazionale ADI restituiscono un quadro allarmante dell’impatto che l’ASN esercita sulle giovani ricercatrici e ricercatori, ben oltre la sua funzione formale di strumento di accertamento della qualificazione scientifica.
Nove persone su dieci tra il personale precario della ricerca iniziano a preoccuparsi dell’ASN già nelle primissime fasi della carriera, durante il dottorato o all’inizio del post-dottorato. Quasi il 70% del campione inizia a informarsi sui requisiti dell’ASN entro le prime fasi del percorso, e soltanto una persona su quattro lo fa almeno a due anni di distanza dal dottorato. Questi dati indicano come l’ASN plasmi e indirizzi la produzione scientifica fin dai suoi esordi, ben prima che i soggetti abbiano maturato la propria identità di ricerca.
L’ASN influenza sensibilmente la produzione scientifica: quasi il 50% degli intervistati attribuisce valori elevati a tale influsso e quasi il 30% lo quantifica come estremo. Per il 60% degli intervistati l’ASN è fonte di forte ansia (valori 7-10 su scala decimale) e per il 45% rappresenta un ostacolo percepito per il futuro.
Il dato più significativo, tuttavia, è che l’ASN è divenuta nei fatti un cripto-requisito per poter sperare di vincere un concorso per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (ora Ricercatore in tenure track, RTT). Se un tempo, con i contratti RTD-b triennali, a cui si accedeva con almeno tre anni di post-dottorato alle spalle, poteva essere talvolta comprensibile la preoccupazione dei Dipartimenti nell’assumere chi fosse sprovvisto di ASN, non si può dire lo stesso oggi per le posizioni in tenure track sessennali a cui si accede con il solo titolo di dottore di ricerca. L’ASN ha dunque travalicato la propria funzione legale, imponendo nella prassi un vincolo non previsto dalla normativa.
3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROVVEDIMENTO A.C. 2735
Il disegno di legge in esame, che reca la revisione dell’art. 16 della L. 240/2010 e delle connesse procedure di reclutamento e chiamata disciplinate dagli artt. 18 e 24 della medesima legge, introduce innovazioni che meritano un’analisi articolata. L’ADI intende formulare le proprie osservazioni distinguendo gli elementi di apprezzamento dai profili di criticità e dalle proposte migliorative.
La sostituzione dell’ASN con un sistema di autocertificazione dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica, verificata in sede concorsuale, rappresenta un passo nella direzione auspicata dall’ADI. Viene meno un controllo ritenuto superfluo, arbitrario e fondato su criteri prevalentemente quantitativi. L’eliminazione della commissione nazionale unica – con le sue finestre temporali rigide, i tempi dilatati e la valutazione fondata su soglie numeriche – alleggerisce significativamente il peso che l’ASN fa gravare sulle carriere dei giovani ricercatori. Si inizia a smussare la punta di quella spada di Damocle che, secondo i dati della nostra Indagine, condiziona la produzione scientifica e il benessere psicologico di chi si affaccia alla carriera accademica.
L’ADI saluta con favore anche l’obbligo di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione in tutte le procedure concorsuali (artt. 18 e 24 novellati), a partire – si badi bene – dagli ambiti tematici delle declaratorie dei settori scientifico-disciplinari: le commissioni, stando al nuovo articolo di legge, non avranno dunque la possibilità di fissare prove su temi estremamente specifici (come di norma avviene per i concorsi da contrattista di ricerca o post-doc), ma a maglie larghe. Si tratta di un riconoscimento, atteso da tempo, del fatto che la docenza universitaria non si esaurisca nella produzione scientifica ma comprenda una dimensione didattica essenziale, fino ad oggi del tutto trascurata nelle procedure di valutazione e reclutamento. Chiunque ambisca a insegnare nell’università, indipendentemente dal proprio ambito di specializzazione, dovrebbe essere in grado di preparare e tenere una lezione su un qualunque ambito disciplinare ricompreso nella declaratoria del proprio SSD. D’altro canto, anche i modelli di reclutamento dei partner europei, non da ultimo la Francia, prevedono di norma colloqui orali e, in generale, nei concorsi pubblici in Italia la parte del leone è giocata non tanto dal punteggio attribuito ai titoli, quanto a quello delle prove: basti il riferimento ai concorsi per diventare docente nella scuola pubblica – forse quelli idealmente più prossimi al reclutamento universitario –, in cui i titoli pesano solo per il 20% del totale.
Si nota poi nel nuovo dispositivo di legge, com’era auspicabile, un potenziale ampliamento dei criteri di valutazione. Il nuovo art. 16, comma 1, infatti, fa riferimento non soltanto alla produttività scientifica, ma anche all’«attività didattica» (senza ulteriori aggettivi limitativi), alla partecipazione a progetti di ricerca e, più in generale, alla qualificazione scientifica. Ciò apre, almeno in astratto, la possibilità di una valutazione più ampia e meno rigidamente bibliometrica, capace di tenere conto della pluralità delle attività che il personale accademico è chiamato a svolgere. Tutto però dipenderà dai futuri criteri stabiliti per Decreto ministeriale.
Qualche parola va spesa anche in merito alla composizione delle commissioni. Per le chiamate di professori di prima e seconda fascia, la commissione sarà composta da cinque membri di cui quattro esterni sorteggiati, con meccanismi di rotazione. Per i concorsi RTT, tre membri di cui due esterni. Si tratta di un assetto che, quantomeno sul piano formale, dovrebbe ridurre il peso del localismo nella composizione delle commissioni, pur con i limiti che si evidenzieranno più avanti.
Come già anticipato, l’intero impianto riformatore si regge su un presupposto ancora incognito: la definizione dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica, che il nuovo art. 16 demanda a un decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, su proposta dell’ANVUR e sentito il CUN. L’ADI sospende il giudizio complessivo sulla riforma proprio perché tutto dipenderà dai criteri che verranno adottati con tale decreto. Le domande che restano aperte sono decisive: saranno mantenute delle soglie quantitative? Se sì, quante e di quale entità? Si applicheranno soltanto alle pubblicazioni o anche ai titoli? Quanti titoli e quali saranno necessari? Senza risposte a questi interrogativi, il rischio concreto è che il nuovo sistema riproduca, sotto diversa veste formale, le medesime distorsioni dell’ASN attuale. Resta comunque sempre vero che ogni metrica, una volta fissata come obiettivo, perda di significato, rendendo il merito, come principio neutro di selezione, un fattore problematico in senso strutturale, nonché un dispositivo di legittimazione delle disuguaglianze.
Si nota inoltre con preoccupazione nella riforma una certa marginalizzazione del CUN. Nel nuovo assetto, il Consiglio Universitario Nazionale – unico organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario – viene relegato a una funzione meramente consultiva nei confronti dell’ANVUR, la quale elabora la proposta al Ministro. Ciò indebolisce la legittimazione democratica del processo di definizione dei criteri e concentra un potere rilevante in capo a un’agenzia tecnica che, per sua natura, tende a privilegiare approcci quantitativi alla valutazione.
Il nuovo comma 4-quater dell’art. 18 prevede inoltre che i vincitori delle procedure concorsuali siano valutati dall’ANVUR a tre anni dalla presa di servizio ai fini delle assegnazioni del Fondo di Finanziamento Ordinario. L’ADI giudica tale previsione con estrema cautela. La penalizzazione finanziaria degli atenei in ragione dell’esito della valutazione del personale reclutato introduce un meccanismo potenzialmente distorsivo: da un lato, potrebbe disincentivare l’assunzione di profili scientifici innovativi o interdisciplinari, percepiti come rischiosi; dall’altro, scarica sul finanziamento pubblico degli atenei le conseguenze di scelte di reclutamento che sono, almeno in parte, condizionate dalla scarsità di risorse e dalla ristrettezza dei gruppi disciplinari. L’ADI ritiene inaccettabile un meccanismo che punisca gli Atenei – e, di riflesso, l’intera comunità accademica – per le inadeguatezze di un sistema di reclutamento strutturalmente sottofinanziato.
Il provvedimento modifica, infine, la quota di posti riservati alla chiamata di candidati esterni, portandola da un quinto a un quarto dei posti disponibili (art. 18, co. 4, novellato). Se pur in sé migliorativa, tale modifica resta insufficiente rispetto all’obiettivo di contrastare efficacemente l’endogamia accademica, fenomeno strutturale del sistema italiano ampiamente documentato dalla letteratura scientifica e dalle stesse analisi dell’ANVUR. L’intero impianto normativo della L. 240/2010, d’altronde, prevedendo quote riservate per candidati esterni ammette implicitamente che il reclutamento universitario sia strutturalmente interno alle università che mettono a bando le posizioni. Si tratta di un meccanismo che non è sconosciuto anche ad alcuni partener europei: l’esistenza di procedure concorsuali de facto riservate a membri interni ai Dipartimenti è esperienza comune di chi frequenta le università spagnole ed è un dato di fatto che nelle università danesi esistano procedure esplicitamente riservate a candidati interni.
4. PROPOSTE DELL’ADI PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROVVEDIMENTO
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ADI sottopone all’attenzione della Commissione le seguenti proposte, formulate nella consapevolezza che il provvedimento in esame, pur non rappresentando il migliore dei mondi possibili, presenta profili di miglioramento rispetto all’esistente che è nell’interesse della comunità scientifica valorizzare e rafforzare.
4.1. Sui criteri del decreto ministeriale (nuovo art. 16)
Pur consapevole che la definizione dei criteri è demandata alla fonte secondaria, l’ADI chiede che il legislatore fornisca nel testo di legge indicazioni vincolanti che debbano ispirare il decreto, in particolare prevedendo che le soglie di produttività scientifica siano drasticamente ridimensionate e allineate, ad esempio, a quelle della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), che richiede da una a quattro pubblicazioni per periodo di riferimento. I criteri dovrebbero inoltre considerare in maniera modulare e non a soglie, accanto alla produzione scientifica, tutte le attività a cui il personale accademico è chiamato: didattica nei corsi di laurea, attività di terza missione, compiti istituzionali, organizzativi e gestionali. Solo così l’autocertificazione dei requisiti potrà rappresentare un reale superamento della logica dell’ASN, e non una sua mera traslazione formale da un meccanismo a commissione a uno automatizzato.
4.2. Sulla valutazione triennale ai fini del FFO
L’ADI chiede la soppressione del meccanismo di valutazione triennale ai fini del FFO previsto dal nuovo comma 4-quater dell’art. 18. La ragione di fondo è semplice: penalizzare finanziariamente un ateneo per le scelte di reclutamento produce effetti perversi. Disincentiva l’assunzione di profili innovativi, scoraggia la sperimentazione scientifica e, in ultima analisi, scarica su un’intera comunità accademica – studentesse e studenti compresi – le conseguenze di decisioni che attengono al rendimento individuale di singoli soggetti. L’ADI ritiene che il principio di accountability debba operare in primo luogo sulla persona che riveste il ruolo, e non sull’istituzione che l’ha selezionata.
L’ordinamento italiano, peraltro, già contiene gli strumenti giuridici per una simile previsione. L’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 prevede la verifica dell’adempimento dei compiti didattici e dell’attività di ricerca del personale accademico, mentre l’art. 55-quater, comma 1, lett. f-quinquies, del D.Lgs. 165/2001 contempla il licenziamento per insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, rilevato dalla costante valutazione negativa della performance nell’ultimo triennio. Questi strumenti, tuttavia, sono rimasti in larga parte lettera morta nell’ambito universitario, privi di una procedura specifica che ne renda effettiva l’applicazione.
4.3. Sull’accesso alle procedure concorsuali per RTT
L’ADI chiede che il testo di legge chiarisca in modo inequivocabile che il possesso dei requisiti di cui al nuovo art. 16 non può essere valutato nei concorsi da RTT e non costituisce condizione necessaria per la partecipazione, ma è verificato esclusivamente ai fini del passaggio da RTT a Professore Associato. Il rischio, già materializzatosi con l’ASN attuale, è che i nuovi requisiti diventino nella prassi un ulteriore filtro all’ingresso, riproducendo quella dinamica di cripto-requisito che i dati della nostra Indagine documentano con chiarezza.
4.4. Sulle procedure concorsuali
A lume dell’art. 97 della Costituzione, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso». Non è quindi possibile sostituire i concorsi locali con meccanismi di interview all’anglosassone anche nei casi in cui esista una risorsa già riconosciuta come valida e attiva in un ateneo. D’altro canto, storicamente le stesse procedure concorsuali nazionali – rese ormai impraticabili dell’estrema e necessaria specializzazione nei campi di ricerca –, essendo ovviamente affidate ai docenti in forza nell’accademia italiana, non sono state esenti da distorsioni: sarebbe oggi auspicabile spedire a capo di un laboratorio di che si occupa di studiare le caratteristiche biochimiche ed evolutive degli acidi nucleici, una professoressa, vincitrice di concorso nazionale da ordinaria per il settore 05/E2 biologia molecolare, esperta di biocristallografia? No. l’ADI ritiene necessario agire inserendo un correttivo, minimo ma strutturale, alle procedure di concorso. Non è infatti accettabile che non esistano dei criteri omogenei di valutazione dei titoli (un semplice abbozzo è nel DM 243/2011) e che gli stessi non siano opportunamente specificati e dettagliati nei bandi di concorso, essendo demandati a un atto successivo della commissione giudicatrice, che fissa la griglia di valutazione di titoli e punteggi. Si tratta di un intervento tanto più urgente se si considera che la riforma in discussione permette di identificare, citando testualmente le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari, il profilo da reclutare. Ad oggi, se è vero che l’art. 18 comma 1 lett. a prevede che nel bando possa essere indicato l’eventuale profilo da assumere «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari», è altrettanto vero che la stessa norma prevede che le università possano già inserire nei bandi «informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni» che il/la docente sarà chiamato ad espletare, ivi compresa l’attività di ricerca su specifici temi. All’atto pratico, dunque, sul profilo concorsuale, tutto cambia perché nulla debba cambiare; era surrettiziamente possibile dettagliare il profilo da reclutare prima e continuerà ad esserlo dopo la riforma: solo criteri univoci, pubblici ex ante e trasparenti possono assicurare la correttezza di questo passaggio dei concorsi. Inoltre, sarebbe necessario che il Ministero stesso si dotasse di un meccanismo di notifica in tempo reale agli interessati dei concorsi pubblicati sul portale del MUR, che oggi viene egregiamente coperto dal sito Academic Jobs Italy, il cui compito è: rendere «il mercato del lavoro accademico italiano più accessibile, internazionale e meritocratico», «scansionando quotidianamente l’elenco ministeriale» e «fornendo filtri e notifiche personalizzate».
5. OLTRE IL PROVVEDIMENTO: LE RIFORME STRUTTURALI NECESSARIE
L’ADI intende rappresentare alla Commissione che il provvedimento in esame, pur meritevole di attenzione, non può risolvere da solo i problemi strutturali del reclutamento universitario italiano. Il localismo e le dinamiche di potere accademico che molti soggetti e associazioni denunciano come rischio connesso all’abolizione dell’ASN non si combattono con la sola legge, ma con un cambiamento profondo degli assetti della classe docente. Non è un aspetto che pertiene all’etica, ma alle condizioni materiali; lo ha dimostrato il PNRR: all’aumentare del numero dei bandi è aumentata la quota di posizioni ottenute da candidati esterni (e talvolta, addirittura, i bandi sono andati deserti per penuria di domanda di lavoro). In un sistema caratterizzato da precarietà diffusa e da un’altissima preparazione della stragrande maggioranza dei PhD e post-doc è quasi inevitabile che chi lavora per anni in un Ateneo finisca per vincere un concorso nello stesso contesto. La narrazione che riduce tutto e ogni cosa al baronato rischia di elevare fenomeni privati certamente censurabili e avverso cui è necessario il ricorso a ogni forma d’azione (disciplinare, amministrativa, civile, penale) a problemi strutturali.
Se davvero si vuole porre un argine allo strapotere concentrato nelle mani di pochi ordinari, è necessario aumentare le facoltà assunzionali e aprire i ruoli. Il più immediato termine di paragone per le università sono i concorsi nelle aziende ospedaliere, in cui guidano il reclutamento specifiche necessità assistenziali (quasi fossero prossimi al meccanismo dell’intuitu personae), che creano solo in parte le distorsioni a cui si assiste all’università, visto il diverso ordine di grandezza delle posizioni aperte. L’ADI propone in questa sede tre direttrici di riforma strutturale che, sebbene eccedano il perimetro del provvedimento in esame, ne costituiscono il complemento logico e necessario.
La prima direttrice riguarda l’introduzione di una fascia unica per la docenza universitaria, che conglobi le attuali figure di Professore Associato e Professore Ordinario. L’attuale distinzione in due fasce, priva di sostanziali differenze quanto a compiti didattici e scientifici, alimenta gerarchie di potere interne ai Dipartimenti che si traducono in un controllo delle carriere dei più giovani e dei più precari da parte di un numero ristretto di ordinari.
La seconda direttrice concerne una vera riforma dei gruppi disciplinari, che li allinei ai macro-settori europei (Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, Social Sciences and Humanities), salvaguardando l’interdisciplinarietà che l’attuale frammentazione in micro-settori concorsuali inevitabilmente penalizza.
La terza direttrice riguarda i numeri, che parlano con chiarezza: a fronte di circa due milioni di studentesse e studenti, il sistema universitario italiano conta appena 60.000 professori strutturati e ben 30.000 professori a contratto. Per raggiungere la media europea nel rapporto tra numero di abitanti e numero di ricercatori sarebbe necessario stabilizzare almeno 25.000 persone. Per allinearsi ai livelli dei migliori partner europei, dovremmo addirittura triplicare l’organico degli strutturati. Si tratta di cifre perfettamente sostenibili per il bilancio di uno Stato del G7 e, soprattutto, di investimenti per il futuro del Paese. Non serve soltanto un piano di reclutamento straordinario nell’immediato: serve abbracciare una politica espansiva ordinaria del reclutamento universitario.
6. CONCLUSIONI
L’ADI riconosce che il provvedimento A.C. 2735 muove nella direzione di un superamento, quantomeno parziale, delle criticità più gravi dell’attuale sistema dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. La sostituzione della commissione unica nazionale con un meccanismo di autocertificazione, l’introduzione della prova didattica e il potenziale ampliamento dei criteri di valutazione sono passi apprezzabili.
Tuttavia, l’ADI non può che sospendere il giudizio definitivo sulla portata effettiva della riforma fino alla conoscenza dei contenuti del Decreto ministeriale che definirà i requisiti. È su quel terreno che si misurerà la reale distanza tra il nuovo sistema e le distorsioni dell’ASN attuale. Per questa ragione, l’Associazione chiede con forza che il Parlamento eserciti fino in fondo la propria funzione di indirizzo, inserendo nel testo di legge criteri-guida vincolanti che impediscano al decreto attuativo di riprodurre, sotto diversa veste, le medesime logiche quantitative e produttivistiche.
L’ADI resta a disposizione della Commissione per ogni ulteriore approfondimento e auspica che il confronto parlamentare possa contribuire a costruire un sistema di reclutamento più giusto, più aperto e realmente capace di valorizzare la pluralità dei percorsi di ricerca.

