ADI scrive a INPS: ingiustificato respingimento delle domande bonus 200 € per dottorandi/e

Alla cortese attenzione

Del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Prof. Pasquale TRIDICO
SUA SEDE

Del Direttore generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Prof. Vincenzo CARIDI
SUA SEDE

Oggetto: ingiustificato respingimento delle domande per indennità una tantum per dottorandi di ricerca

 

Gentilissimi,

Con art. 22, comma 2, lett. b) del d.l. n. 115 del 9 agosto 2022, convertito dalla l. n. 142 del 21 settembre 2022, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca sono stati equiparati ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai fini della presentazione delle istanze per l’ottenimento del beneficio già previsto dall’art. 32 del d.l. n. 50 del 17 maggio 2022 (d’ora in avanti “indennità una tantum 200 euro”).

I requisiti previsti dalla normativa sono, come del resto recepito dall’Istituto al quale si sta scrivendo: (a) la titolarità di una borsa di dottorato ovvero di un assegno di ricerca alla data del 18 maggio 2022; (b) l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335 dell’8 agosto 1995, requisito che – va ricordato a chi legge – rappresenta una condizione necessaria alla regolare iscrizione a un corso di dottorato di ricerca ovvero alla possibilità stessa di fruire degli emolumenti previsti per gli assegni di ricerca; (c) avere un reddito complessivo derivante da rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

A fronte delle segnalazioni pervenute agli sportelli dell’Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia – che già aveva provveduto a segnalare a questo Istituto numerose difformità nella possibilità stessa di presentare istanza per dottorandi italiani e stranieri – chi scrive, nelle sue qualità di rappresentante degli iscritti a corsi di dottorato di ricerca in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, ha l’obbligo di portare a conoscenza delle SS.VV. come, a partire dalla giornata del 17 novembre 2022, moltissimi dottorandi in tutt’Italia abbiano riscontrato come la domanda per l’indennità, regolarmente presentata e nonostante la rispondenza a ciascheduno dei requisiti sopra elencati, sia stata respinta con la seguente generica motivazione: “non risulta iscritto alla Gestione separata e/o non risulta essere titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di dottorando o assegnista di ricerca e/o il reddito derivante dai suddetti rapporti, per l’anno di imposta 2021, risulta superiore a 35.000 euro”.

Tale motivazione non tiene in considerazione come siano nelle disponibilità dell’Istituto tanto la situazione reddituale dei dottorandi istanti, del resto autocertificata in fase di compilazione dell’istanza, quanto la loro iscrizione alla Gestione separata, facilmente evincibile dall’estratto conto del montante contributivo reperibile proprio sui portali telematici dell’Istituto stesso, i cui funzionari avrebbe avuto l’onere, facilmente esperibile, di verificare, e non già di scaricare tale onere istruttorio agli istanti in sede di riesame delle domande arbitrariamente rigettate.

Si richiede pertanto che questo Istituto dirami con celerità un provvedimento che possa da un lato estendere il termine di presentazione delle domande per l’indennità una tantum 200 euro al 30 novembre 2022, come già previsto per le altre categorie di lavoratori dalla circolare INPS n. 103 del 26 settembre 2022, dall’altro che si riesaminino tutte le domande finora pervenute da parte di dottorandi e assegnisti di ricerca, al fine di ovviare all’ingiustificato e ingiustificabile respingimento delle stesse.

Cordialmente,

Dott. Davide Clementi
Consigliere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
in rappresentanza dei dottorandi di ricerca