
EDIT [MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025 ORE 11:29]: a seguito della nostra segnalazione, il giorno 21 ottobre 2025, l'on. Antonio Caso ha presentato un'interrogazione parlamentare sul tema (3/02256), chiedendo al MEF «quali iniziative urgenti anche di carattere normativo» intenda «adottare per risolvere il problema e chiarire in maniera definitiva il meccanismo di copertura contributiva per il personale in congedo ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, anche alla luce della summenzionata pronuncia della Suprema Corte che ha già ribadito come, per i casi in oggetto, a fronte del dovere per l'amministrato di iscrizione in gestione separata, non permanga «l'obbligo dell'amministrazione di appartenenza di versamento della contribuzione».
È da mesi che l’ADI si spende per arginare le inadempienze del MEF e l’arbitrio delle Ragionerie Territoriali dello Stato, che richiedono assurdi versamenti contributivi a PhD e Post-doc in congedo per dottorato con borsa o in aspettativa per assegno di ricerca.
Com’è noto, dottorandi con borsa e assegnisti versano i contributi in Gestione Separata, mentre i dipendenti pubblici hanno accesso alla Gestione Pubblica dell’INPS. In entrambi i casi, all’atto pratico, una parte dei contributi viene trattenuta dallo stipendio mensile del lavoratore, mentre ’altra viene versata dallo Stato e concorre a formare il lordo amministrazione della retribuzione. Nel dettaglio:
- la trattenuta mensile sul netto in busta paga è del 9,19% dell'imponibile contributivo;
- il versamento dello Stato è il 23,81% dell'imponibile lordo amministrazione;
- la somma delle due parti (lavoratore e datore di lavoro) è quindi del 33% della retribuzione lordo amministrazione.
Già il 20 marzo scorso, con un esposto inviato a tutte le autorità competenti, mettevamo in luce come fosse illegittima la segnalazione di incapienza dell'addebito contributivo in capo al lavoratore in congedo non retribuito per dottorato oppure per aspettativa non retribuita per assegno di ricerca. A quel tempo abbiamo tentato di far passare l'interpretazione che tutti i contributi fossero a carico dello Stato, sia la quota versata dallo Stato che quella trattenuta in busta paga. L'art. 2 della L. 476/1984 stabilisce che il dipendente pubblico ammesso a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o che vi rinuncia, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. Lo stesso articolo prevede espressamente che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca sia collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e che tale periodo sia utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Per la scuola, l’applicabilità della disciplina previdenziale del congedo straordinario per dottorato di ricerca all'aspettativa per assegno di ricerca è stata espressamente sancita dalle Circolari MIUR 120/2002 e 15/2011, che estendono a quest'ultima le stesse disposizioni previste per il dottorato di ricerca.
La posizione storica di ADI e il modo in cui storicamente è stato applicato l'art. 2 della L. 476/1984 è che, per chi è in congedo/aspettativa senza assegni, non essendo dovuta alcuna retribuzione non ci sia alcuna contribuzione. La copertura previdenziale è, invece, assicurata tramite l'iscrizione alla Gestione Separata INPS, con versamenti a carico dell’ente erogatore della borsa/ assegno. L’ultimo periodo del sopracitato articolo – «Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza» –, come da ultimo ribadito dall’Ordinanza della Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 14456 del 23 maggio 2024, non comporta infatti versamenti contributivi effettivi per coloro che sono in congedo/aspettativa senza retribuzione, ma solo la maturazione di anzianità pensionistica; A partire dal 1° gennaio 2020, tuttavia, in concomitanza con aggiornamenti del sistema di gestione stipendiale NoiPA (Uniemens), del Ministero dell’economia e delle finanze, il codice delle assenze relative all'attività di ricerca impiegato dal software (I56) genera i debiti per incapienza previdenziale in oggetto. Ciò avviene perché il MEF emette cedolini a retribuzione netta 0, dal momento che il congedo non è retribuito, versa la quota del 23,81% dei contributi e trattiene sul netto il restante 9,19%. Risultato? Posizioni debitorie mensili di circa 250€ per presunta incapienza previdenziale. Tali debiti ammontano in alcuni casi a somme consistenti (fino a circa 9.000€ per un ciclo di dottorato triennale), vengono poi recuperati attraverso trattenute mensili forzose sullo stipendio al ritorno in servizio. In diversi casi, alcune Ragionerie Territoriali dello Stato hanno proceduto all’invio di assurde raccomandate per la richiesta di versamento in un’unica soluzione delle somme contestate, creando un grave pregiudizio economico, nonché il rischio di ingenerare un danno erariale, dal momento che la medesima posizione lavorativa finirebbe per essere coperta da due distinti versamenti contributivi, l’uno in Gestione Separata, l’altro in Gestione Pubblica; se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti suesposti e quali misure urgenti intendano adottare per risolvere il problema e chiarire in maniera definitiva il meccanismo di copertura contributiva per il personale in congedo ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e alla luce della summenzionata pronuncia della Suprema Corte che ha già ribadito come, per i casi in oggetto, a fronte del dovere per l’amministrato di iscrizione in Gestione Separata, non permanga «l’obbligo dell'amministrazione di appartenenza di versamento della contribuzione». Se ciò non dovesse funzionare bisognerà che ognuno ricorrera all’Autorità Giudiziaria contro questi provvedimenti.
Come ADI siamo disponibili a seguire tutte le fasi del ricorso e a mettere a disposizione tutta la nostra expertise in materia scrivendo a sportello [dot] scuoladottorato [dot] it.
Pubblicato Dom, 19/10/2025 - 18:21
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