Guida al riesame della domanda di indennità una tantum

Ho diritto all’indennità?

Con l’estensione attuata dall’art. 22, comma 2, lett. b) del d.l. n. 115 del 9 agosto 2022, convertito dalla l. n. 142 del 21 settembre 2022, dottorandi/e e assegnisti/e di ricerca con contratti attivi alla data del 18 maggio 2022, senza più alcun margine di dubbio, hanno pieno diritto all’indennità una tantum prevista dall’art. 32, comma 11, del d.l. n. 50 del 17 maggio 2022.

Nel portale INPS, la domanda rientra nelle indennità erogate dall’INPS ai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Esistono preclusioni?

Ai fini dell’accoglimento della domanda è indispensabile non essere iscritti ad altre forme di gestione previdenziale, quali sono le casse previdenziali private previste per professioni che richiedono l’iscrizione ad albi professionali (es. Cassa Forense, E.N.P.A.M., etc.). In tal caso, la domanda potrà essere rivolta alla cassa previdenziale di appartenenza, entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Per chi fosse stato titolare della DIS-COLL nel mese di giugno 2022, l’indennità una tantum verrà automaticamente erogata dall’INPS contestualmente ad una delle rate di disoccupazione o in un versamento successivo.

Ho diritto alla prestazione anche se ho un dottorato senza borsa, ma vengo pagato su fondi esterni che accedono alla Gestione Separata?

La legge richiede esclusivamente “un contratto attivo di dottorato” e l’iscrizione alla Gestione Separata. A contrario di quanto accade con riferimento ad altri beneficiari dell’indennità – quali ad esempio i lavoratori autonomi – non vi è un’espressa previsione che richieda che sia stato versato almeno un contributo previdenziale nella Gestione a partire dal 1 gennaio 2020, proprio in virtù del rapporto che si fa valere.

Qualora dunque entrambe le posizioni (Dottorato e Gestione Separata) siano attive alla data del 18 maggio 2022, appare comunque opportuno presentare la domanda.

Sono un/a dottorando/a straniero/a. Posso inoltrare la domanda?

Né la legge né la circolare interpretativa INPS prevedono con riferimento ai dottorandi/e ed assegnisti/e particolari restrizioni, ad esempio connesse alla residenza in Italia, invece prevista quale requisito ulteriore per le indennità godute dai pensionati.

In ogni caso, può essere utile allegare alla domanda/riesame un certificato di residenza, in aggiunta alla documentazione su dottorato, redditi e gestione separata.

Qual è il termine per presentare il riesame?

L’INPS prevede generalmente un termine di riesame delle proprie reiezioni di 20 giorni dalla conoscenza o comunicazione del rigetto della domanda. Non si tratta di un termine perentorio ovvero inderogabile, sicché non è da escludere che vengano presi in carico riesami presentati successivamente, ma è comunque opportuno presentare il riesame tempestivamente.

Per tutti quei dottorandi/e ed assegnisti/e di ricerca che abbiano ricevuto la comunicazione di rigetto in data 16.11.2022 la scadenza ultima è dunque martedì 6 dicembre 2022.

Qui trovate la guida passo passo su come effettuare la richiesta di riesame.