
EDIT [VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2025 ORE 11:20]: a seguito della nostra segnalazione, il giorno 5 settembre 2025, l'on. Antonio Caso ha presentato un'interrogazione parlamentare sul tema al MIM e al MUR, chiedendo «quali iniziative urgenti i Ministri [...] intendano adottare affinché l'interpretazione del decreto ministeriale n. 156/2025 sia uniforme e coerente con lo spirito della norma, estendendo la possibilità di sospensione dei percorsi abilitanti anche a dottorandi e dottori di ricerca per comprovate esigenze legate alle loro attività scientifiche».
A seguito di numerose richieste giunte allo sportello nazionale, l’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia (ADI) ha segnalato con due esposti agli uffici del Minisitero dell’Istruzione e del Merito, l’uno del 10 luglio e l’altro del 3 settembre, una situazione fortemente penalizzante che coinvolge numerosi PhD e postdoc attualmente iscritti ai percorsi di formazione iniziale abilitanti all’insegnamento e risultati vincitori del primo concorso docenti bandito nell’ambito del PNRR (cd. “PNRR1”). In molti, anche in ragione di periodi di mobilità internazionale o di impegni legati alla ricerca scientifica, si sono trovati nella necessità di posticipare la frequenza del percorso abilitante, senza per questo rinunciare alla propria posizione a tempo indeterminato ottenuta tramite concorso. Tale possibilità, spesso ostacolata dagli Atenei e dagli Uffici Scolstici Regionali, è prevista dall’art. 4, comma 6, del D.M. 156/2025, secondo cui, in in linea di continuità con quanto previsto nei precedenti percorsi abilitanti (es. TFA):
«Le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze».
La sospensione del percorso di abilitazione non deve ovviamente causare nocumento a tutti coloro che, vincitori del concorso ordinario PNRR1, avrebbero l’obbligo di conseguire l’abilitazione entro il 31 agosto 2025. È lapalissiano che, prorogando il percorso, si proroghi anche la scadenza del 31 agosto. Già lo scorso 18 aprile con la Nota ministeriale prot. n. 95354 il MIM chiariva che le donne in gravidanza beneficiarie della sospensione del percorso abilitante avrebbero potuto conseguire l’abilitazione in un momento successivo. L’11 luglio scorso, all’indomani della nostra prima segnalazione al Ministero, veniva emamnato il DM 137/2025 in materia di immissioni in ruolo, in cui al punto B.15.3 dell’Allegato A si stabilisce che «qualora il percorso universitario per il conseguimento dell’abilitazione [...] non si concluda entro il 31 agosto 2025, i docenti stipulano un contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026»: di tale disposizione, a ben vedere, possono beneficiare tutti coloro hanno ottenuto la sospensione del percorso di abilitazione per comprovate esigenze, compresi i dottorandi e i dottori di ricerca.
Nonostante ciò, molti enti si rifiutano di concedere la sospensione o di riconoscerne gli effetti ai fini della conservazione della nomina in ruolo, adducendo una presunta assenza di indicazioni ministeriali puntuali e affermando che la deroga alla scadenza del 31 agosto 2025 per il conseguimento dell’abilitazione sia possibile solo nei casi di maternità, escludendo in modo arbitrario altre tipologie di esigenze documentate, come appunto la frequenza del dottorato o la ricerca postdoc. L’interpretazione restrittiva alla sola maternità, dunque, oltre a essere priva di fondamento normativo, appare gravemente lesiva del diritto alla formazione e alla continuità di carriera di giovani ricercatori e ricercatrici che hanno legittimamente vinto un concorso pubblico e si trovano ora in una condizione di incertezza che rischia di comprometterne il futuro professionale.
Abbiamo dunque chiesto agli uffici del MIM di fornire quanto prima un chiarimento ufficiale, da diffondere agli Atenei e agli Uffici scolastici regionali, in cui si confermi che:
1. i vincitori del concorso PNRR1 che abbiano ottenuto, per comprovate esigenze legate al dottorato o alla ricerca, la sospensione del percorso di formazione iniziale, hanno diritto a completarlo nell’anno accademico successivo;
2. conseguentemente, il termine del 31 agosto 2025 per il conseguimento dell’abilitazione può essere differito fino alla conclusione delle esigenze debitamente documentate che hanno giustificato la sospensione, senza che ciò comporti la impossibilità di ricevere una nomina a tempo indeterminato.
Invitiamo tutte e tutti a segnalarci eventuali abusi e di fare presente agli Uffici Scolastici Regionali retrivi dell’interlocuzione di ADI con gli Uffici del MIM, nell’attesa di chiarimenti ufficiali.
Pubblicato Gio, 04/09/2025 - 14:33
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